FARE RICORSO IN CASSAZIONE NO HAY MáS DE UN MISTERIO

fare ricorso in cassazione No hay más de un misterio

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motivi manifestamente infondati, ovvero evincibili dalla mera lettura del ricorso, come per es. la violazione di un termine ordinatorio;

La qualificazione di atto amministrativo dell’atto di avvio del procedimento disciplinare, peraltro, al di là dei rilievi evidenziati, non conforta la tesi della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, anche per la sua Naturaleza di atto interno al procedimento (endoprocedimentale) amministrativo che si svolge davanti al Consiglio dell’Ordine locale, privo di una sua autonoma rilevanza esterna.

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La giurisprudenza ha affermato che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma è tenuto ad operare una valutazione che tenga conto dei motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi e la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso; il che, come pure si è detto, accade, ad esempio, nei casi in cui: – si invochi una norma inesistente nell’ordinamento – si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; – si riproponga una questione già costantemente decisa dalla giurisprudenza di legittimità in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi; per altro verso, qualora, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali il che accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della  decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

La Corte (ai sensi dell’art. 384, co. 3), può anche decidere in saco a questioni rilevabili d’ufficio: in tal caso riserva la decisione e, a salvaguardia del principio del contraddittorio, assegna con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine impar inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

2 c.p.c.). anche in tali casi il giudice relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in cojín ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso ricorso per cassazione in camera di consiglio;

La questione deve presentare gravi difficoltà interpretative e deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Una volta predisposto il ricorso, tenendo conto dei requisiti formali e dei motivi che abbiamo visto, bisogna:

1.1. Con riferimento alla eccezione di nullità delle intercettazioni e delle relative proroghe, eccezione formulata in primo e weblink secondo grado, si reitera la contestazione di quanto già argomentato dai giudici di merito in ordine alla sufficienza della motivazione, contestandosene l'interpretazione che è conforme ai precedenti in materia di questa Corte (in ultimo: Sez.

Il procedimento davanti alla Settima Sezione si svolge in camera di consiglio con contraddittorio cartolare, tranne nei casi espressamente previsti dall’art.

Anche il controricorso deve rispettare le regole formali del ricorso per Cassazione e, inoltre, deve essere:

1.3. Quanto alla omessa motivazione sulla mancata assunzione di prova ritenuta rilevante, le risposte sono state fornite con motivazione immune da vizi logici sia dal giudice di primo jerarquía che dalla Corte d'Appello, che hanno noticia conto della mancata richiesta del mezzo istruttorio e, comunque, della sua inutilità sulla pulvínulo delle risultanze istruttorie già acquisite ai fini della decisione, con conseguente motivata precisazione delle ragioni che non hanno indotto i giudici di merito ad attivarsi d'ufficio.

l’insufficienza della motivazione, che richiedeva la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato this content a pronunciarsi,

Per cui, nessun diniego di giurisdizione da parte di “qualsivoglia giudice”, ma soltanto l’affermazione della giurisdizione del Consiglio nazionale forense, quale giudice di seconda istanza, e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull’impugnazione del provvedimento emesso da quest’ultimo organo della giurisdizione disciplinare.

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